Consiglio Comunale del 28 settembre 2009 - Regolamento Paesaggio Print
Scritto da Antonella   
Martedì 10 Novembre 2009 22:55

REGOLAMENTO

 

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

 

COMMISSIONE LOCALE

 

PER IL PAESAGGIO

 

(Istituita in forma associata, ai sensi della Legge Regione del Piemonte n° 32 del 04/12/2008, tra i  Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Ruglio, Trausella, Vidracco, Vistrorio)

Articolo 1. Composizione

1.  La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-scientifico istituito e regolamentato ai sensi dell'art. 4 della  L.R.-32/08, gestito in forma associata, tramite Convenzione, tra i Comuni di Alice Superiore , Pecco, Lugnacco, Issiglio, Rueglio, Trausella , Vidracco e Vistrorio, con le attribuzioni di cui al successivo art. 5;    

2. La Commissione è composta da cinque membri, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla
pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio
naturale.

3.  I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al
precedente comma 2 del presente articolo.

4.  Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonchè gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum  individuale.

 

Articolo 2. Nomina, durata e compensi

 

1.   Le procedure di nomina dei componenti della Commissione Paesaggistica saranno attivate a cura del Comune capofila. La scelta dei membri avverrà previa consultazione dei Sindaci dei Comuni convenzionati e sulla base delle competenze specifiche fissate dalla legge, previa
acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di
 nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a
quanto previsto al precedente art. 1.

2.   La Commissione dura in carica fino alla scadenza della convenzione e s’intende prorogata sino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza..

4.   La partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini conoscitive e supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi, di cui sopra, e le altre eventuali spese di funzionamento della Commissione saranno quantificati e ripartiti tra i Comuni convenzionati, a cura del Comune capofila, ai sensi dell’art.6 della Convenzione, di cui al precedente art.1, e corrisposti tra i Comuni interessati.

 

Articolo 3. Casi di incompatibilità

 

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della  Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel

      settore urbanistico-edilizio.

2.   Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni interessate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Si fa, comunque, riferimento alle disposizioni della delibera della G.R. n. 58-10313 del 16/12/2008.

3.   I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti  o affini fino al quarto grado.

 

                                            Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

 

1.   Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3,  ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.

2.   L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.

3.   Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale  del Comune capo-convenzione.

 

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:

a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di
competenza del comune;

b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all’art. 49, ultimo comma della L.R..
56/77 e s. m. ed i..

2. La Commissione può inoltre:

a)      chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;

b)      effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;

c)      convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progett e/o i responsabili dei procedimenti dei singoli Comuni convenzionati;

d)      attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3.   La Commissione, nell'esprimere i1 parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i
vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela
complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla  compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del
bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

 

1.   La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.

      In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine   individuato come Vice-Presidente

 2.  La Commissione si riunisce, secondo un calendario preparato dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione, in accordo con gli altri Sindaci per soddisfare le normali probabili esigenze del           territorio, ma anche ogni qual volta un altro  Sindaco ne ravvisi la necessità e non oltre 20 giorni dalla richiesta .

3.   La seduta è convocata, fuori dal calendario, di cui al precedente comma 2, su richiesta scritta di uno dei Sindaci dei Comuni che hanno necessità di sottoporre pratiche o richiedere pareri. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano inviata via fax o per posta elettronica ai singoli membri. I Sindaci che  attivano la convocazione della Commissione mettono a disposizione dei membri tutta la documentazione relativa alle  pratiche poste in discussione e i locali per la riunione della commissione stessa ed il personale per l’eventuale consegna a mano degli avvisi di convocazione.

       4.  Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

5.  Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente, individuato da uno dei Sindaci dei Comuni che hanno richiesto la riunione  della Commissione fuori calendario, mentre per quelle in calendario sono svolte normalmente dai tecnici istruttori della pratica paesaggistica. In ogni caso, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da un membro della Commissione.

6.   Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno

      tre dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma l.

7.   I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.

8.   La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle
risultanze della relazione istruttoria.

9.   Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede
preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario
Comunale del Comune che ha richiesto la riunione della Commissione.

10. Il verbale deve indicare:  il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con
la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della
votazione e, su richiesta dei mèmbri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri
componenti.

 

Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell’autorizzazione

 

1.   Ogni singolo Comune, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove
necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la
relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione  presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel
contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia.

2.   Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'ari 146 del D.Lgs. 42/04.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1.   La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso
sia necessario un supplemento istruttorie, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei
termini richiamati nell'art. 7 precedente.

2.   Relativamente al parere previsto dall’art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s.m. ed i. la
Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza-

3.   La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che
riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si
fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Last Updated ( Martedì 10 Novembre 2009 22:57 )